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Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno. (022U0775)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))