Che proroga ulteriormente la esenzione daziaria, accordata coi RR. decreti 12 febbraio 1920, n. 153 e 15 dicembre 1921, n. 188, ai materiali edilizi introdotti in Tripolitania ed in Cirenaica. (022U0423)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))