Che istituisce in Cassano Jonio un Ente autonomo di bonifica. (022U0229)
Art. 1.
E' istituito un Ente autonomo con sede in Cassano Jonio per l'esecuzione della bonifica del territorio in sinistra del Crati (bacini 1°, 2°, 3° e 4° della bonifica indicata al n. 51 della tabella 3ª allegata al testo unico 22 marzo 1900, n. 195). La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salvo le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.
Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovra' provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilita' ordinaria, in quanto e' necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.
Spettera' pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonche' quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.