Che istituisce in Palmi un Ente autonomo di bonifica. (022U0228)
Art. 1.
E' istituito un Ente autonomo con sede in Palmi per l'esecuzione della bonifica del comprensorio della Piana di Rosarno, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del progetto di massima delle opere.
Oltre alle opere di bonifica idraulica, l'Ente dovra' provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilita' ordinaria in quanto e' necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.
Spettera' pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio nonche' quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica nella zona bonificata.