Che istituisce in Nicastro un Ente autonomo di bonifica. (022U0227)
Art. 1.
E' istituito un Ente autonomo con sede in Nicastro per l'esecuzione della bonifica dei laghi e terreni paludosi fra l'Angitola e il Capo Suvero. La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato, d'ordine
Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.
Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovra' provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilita' ordinaria, in quanto e' necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.
Spettera' pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonche' quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.