Che approva il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole. (021U1981)
Art. 21
Art. 21°
Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell' Ufficiale sanitario comunale, ed ogni volta che sara' ordinato dall'autorita' sanitaria.