Che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze dei fondi provinciali di Gorizia e Gradisca. (021U0921)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Art. 2.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))