Col quale in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184, l'esercizio della navigazione dello Stato viene restituito all'Amministrazione delle ferrovie. (021U0684)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))