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che abroga l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, relativamente alla facolta', concessa ai profughi di guerra di sospendere o risolvere i contratti di assicurazione. (021U0129)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))