Che sopprime l'indennita' stabilita dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n.1509, pei sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e pei Reali carabinieri in licenza di convalescenza. (021U0004)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))