Che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche. (020U1890)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))