Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformita' della legge 15 giugno 1893, n. 295. (020U1807)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))