Che manda all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie, sia che esse appartenessero allo Stato austro-ungarico sia che fossero state da questo concesse all'industria privata. (020U1726)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))