Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennita' di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio. (020U1702)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))