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Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie. (020U1740)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))