Che modifica quello 1° agosto 1913, n.1002, relativamente alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della R. guardia di finanza ed alle promozioni nel corpo stesso. (020U0091)
Art. 1.
Alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002, sono sostituite le seguenti:
((Art. 1. - La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianita' degli ufficiali della R. guardia di finanza e' composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo. Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti e' fatta con decreto del Ministro delle finanze. Art. 2. - Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di generale e di colonnello, la Commissione sara' composta del comandante generale e dei generali del Corpo. La Commissione anzidetta s'intendera' regolarmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo ove abbia riportato piu' di un voto contrario. Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiale sono compilate dalla autorita' dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorita' superiori nel darvi corso esprimono il loro giudizio in merito)).