N NORME. red.it

Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti contrari ai principi del diritto di guerra. (019U1558)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))