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Che per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, istituisce il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, demandandosi ad esso tutte le attribuzioni prima esercitate dal Commissariato generale. (018U0700)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))