Col quale viene imposto in Roma il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora, ad esclusivo beneficio del detto Comune. (014U0617)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))