Da convertirsi in legge, col quale e' prorogata fino al 30 giugno 1914 la facolta' concessa al Governo dall'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. (014U0045)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))