Col quale sono approvate le unite norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche. (013U0998)
Art. 21
Art. 21.
Dovra' sempre invocarsi dall'impresa l'intervento del sindaco, dell'ufficiale sanitario e dell'autorita' locale di pubblica sicurezza del cantiere per i solleciti, opportuni provvedimenti, ogni qualvolta siasi constatata l'introduzione e lo smercio nel cantiere di sostanze alimentari guaste, adulterate, avariate o comunque sospette insalubri, specialmente da parte di venditori ambulanti.