Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. (013U0959)
Art. 21
Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9
Art. 21.
(Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 19 e 20, ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli articoli 6, 9 e 14.
Quando pero' gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi e' attribuito all'ente cui appartiene il canale.
Ammortizzato il capitale d'impianto:
a) i contributi di cui all'art. 19 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;
b) le tasse di cui all'art. 20 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;
c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, e' devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni.
Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.