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Da convertirsi in legge, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 2.500.000 per provvedere alle espropriazioni ed alle occupazioni di terreni relative a lavori eseguiti ed in corso di esecuzione, nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (013U0804)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))