Col quale viene data esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di malattie contagiose nel bestiame, nonche' per l'alpeggio, la circolazione ed il transito degli animali. (013U0499)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))