Col quale viene continuato il soprassoldo di guerra, per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni, ai militari del Corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo che tornano in Italia per concessione di speciali licenze. (013U0358)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))