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Col quale viene continuato il soprassoldo di guerra, per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni, ai militari del Corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo che tornano in Italia per concessione di speciali licenze. (013U0358)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))