Che proroga fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei RR. decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n.1365, sulla tassa straordinaria che gli istituti di emissione devono pagare allo Stato. (012U0069)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))