N NORME. red.it

Col quale viene approvato l'annesso statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo (Hero Fund). (012U0124)

Art. 21


Art. 21.

I fondi della istituzione e le relative rendite verranno custoditi e geriti con norme analoghe a quelle che regolano il maneggio dei denari dello Stato.