Che istituisce in Sassari una Regia scuola d'arti e mestieri. (1000466R)
Preambolo
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414 ed il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Sassari in data 7 maggio 1908 e 8 maggio 1909 e del Consiglio comunale di Sassari in data 30 maggio e 21 giugno 1910, 14 maggio 1908, 28 giugno e 19 luglio 1907;
Visto il parere emesso dal Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nell'adunanza del 3 marzo 1910;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunita' di fondare in Sassari una R. scuola professionale d'arti e mestieri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Sassari una R. Scuola d'arti e mestieri per addestramento nell'arte di falegname ebanista, del fabbro ferraio e del muratore ed arti affini.
Art. 2.
Al mantenimento della predetta R. scuola concorrono:
il Ministero di Agricoltura, industria e commercio con annue L. 5000;
la provincia di Sassari con L. 1500;
il comune di Sassari con L. 1500;
Il Comune predetto inoltre fornisce il locale della scuola e delle officine, provvede al suo mantenimento, all'illuminazione ed al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua potabile.
Art. 3.
La scuola ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la lavorazione dei metalli ed una per la lavorazione della pietra, dei cementi, ecc.
Le sezioni cominceranno a funzionare gradatamente a misura delle disponibilita' del bilancio e dei bisogni delle industrie cittadine.
Altre sezioni potranno essere istituite in seguito, di accordo con gli enti locali, con decreto Ministeriale.
Art. 4.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza, composta dei rappresentanti degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto. Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta.
Qualora la Camera di commercio, o altri enti, concorrera' con almeno L. 500 annue al mantenimento della scuola avra' diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella Giunta di vigilanza.
Art. 5.
Per ogni altra prescrizione la scuola e' governata dalle norme del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 1° agosto 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Fani.