Che approva l'annesso regolamento pel servizio dei depositi giudiziari. (010U0149)
Art. 21
Art. 21.
Ogni qualvolta occorrono pagamenti di urgenza per somme che eccedono i fondi disponibili dell'ufficio di posta, le autorita' che le autorizzano possono richiedere per telegrafo o per lettera alla Direzione postale della Provincia di spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo.