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Che istituisce in Brescia un Consorzio per l'esercizio di un Banco prova per le armi portatili da fuoco. (010U0020)

Preambolo
Visto le deliberazioni prese su tale argomento dal comune di Brescia nelle sedute del 17 giugno 1908 e 7 luglio 1909; dal comune di Gardone Val Trompia in data 15 giugno 1908 e 28 agosto 1909; dalla Camera di commercio di Brescia in data 16 giugno 1908;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'utilita' che puo' derivare all'industria e al commercio dall'istituzione di un Banco prova per le armi portatili da fuoco nella provincia di Brescia, dove e' tanto importante la fabbricazione delle armi medesime;
Sentita il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' costituito un Consorzio tra i comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto, e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili, con sede a Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia.

Art. 2.



Scopo del Banco consorziale di prova, e' quello di elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualita' che si richiedono per le armi da fuoco.

Art. 3.



Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciutane la buona qualita', imprimera' su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa e' stata eseguita.

Art. 4.



I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti al Banco prova dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono conservati dalla R. Zecca di Roma, cui ne e' affidata la esecuzione.

Art. 5.



Per comodita' dei produttori, la prova delle armi e' fatta alternativamente nei locali del Banco in Brescia e in Gardone Val Trompia, essendo ambedue detti locali muniti del materiale occorrente.

Art. 6.



Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata:

Ministero di agricoltura, industria e commercio. L. 4000

Comune di Brescia . . . . . . . . . . . . . . . » 1500

Comune di Gardone Val Trompia . . . . . . . . . » 500

Camera di commercio di Brescia . . . . . . . . . » 1000

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Totale L. 7000

Art. 7.



Alle spese per la gestione del Banco si fa fronte con le tasse da riscuotersi dal Banco medesimo, per le prove da esso eseguite sulle armi.

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))

Art. 10.



Gli utili dell'esercizio annuale sono devoluti a migliorare la dotazione del materiale del Banco, ed a favorire il perfezionamento delle armi portatili.

Art. 11.



Il personale del Banco e' cosi' composto:

un direttore;

un capotecnico;

un operaio verificatore;

un operaio aiutante;

un segretario.

Art. 12.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))

Art. 13.



Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.

Art. 14.



In caso di scioglimento dal Consorzio, ogni attivita' e' devoluta in parti uguali ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222))

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO - LUZZATTI - SPINGARDI.

Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.