Che modifica l'annesso statuto organico del Collegio-convitto di Celana. (1000002R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 8 maggio 1904, n. CCXXII col quale fu approvato lo Statuto organico del Collegio-convitto in Celana;
Veduto il successivo Nostro decreto 18 dicembre 1904, n. DLI (parte supplementare) col quale furono apportate alcune modificazioni al predetto statuto;
Riconosciuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni all'ordinamento del Collegio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Allo statuto organico del Collegio-convitto di Celana, approvato col Nostro decreto 8 maggio, n. CCXXII (parte supplementare), e modificato parzialmente col Nostro decreto 18 dicembre 1904, n. DLI (parte supplementare), e' sostituito lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Statuto
Art. 1
STATUTO pel Collegio-convitto di Celana.
Art. 1.
Il gia' Seminario di Celana, fondato nel 1576 da San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, e' trasformato in Istituto laicale dal Governo della Repubblica Cisalpina e dai Governi successivi coll'alto patronato dell'Ordinario Diocesano, e' un ente morale autonomo sotto la vigilanza e tutela dell'autorita' scolastica e del Ministero della pubblica istruzione. Esso assume il nome di Collegio-convitto di Celana.
Art. 2
Art. 2.
Il Collegio-convitto di Celana ha l'obbligo di provvedere all'istruzione secondaria classica in favore degli abitanti dei comuni della Valle di San Martino indicati nella tabella A, a norma dell'art. 244 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
Esso mantiene anche, se ed in quanto i suoi mezzi glielo consentano, scuole elementari e scuole tecniche.
Il ginnasio e liceo, e possibilmente anche le scuole tecniche, devono assere ordinati secondo le norme in vigore per gli analoghi stabilimenti governativi d'istruzione secondaria, in modo da poter essere pareggiati a questi per tutti gli effetti di legge.
Art. 3
Art. 3.
Il Collegio-convitto di Celana si mantiene:
a) con le rendite del suo patrimonio e dei lasciti fatti a favore del Collegio stesso;
b) con le rette dei convittori che non godono posto gratuito;
c) con le tasse solastiche;
d) con le altre entrate eventuali.
Art. 4
Art. 4.
Nell'Istituto sono ammessi convittori ed alunni esterni.
Qualora il numero degli alunni e dei convittori eccedesse la capienza dell'Istituto, dovranno essere ammessi di preferenza i fanciulli appartenenti ai comuni della Valle San Martino, e poi quelli della Pieve di Verdello, indicati nella tabella B.
Art. 5
Art. 5.
I posti gratuiti gia' esistenti e quelli che potessero istituirsi coi mezzi del Collegio saranno conferiti esclusivamente a favore degli abitanti dei comuni della Valle di San Martino e di quelli della Pieve di Verdello, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento e nella proporzione di cinque per la Valle di San Martino e di tre per la Pieve di Verdello.
Art. 6
Art. 6.
Il collegio di Celana e' governato da un Consiglio amministrativo composto:
a) dal provveditore agli studi di Bergamo, presidente;
b) da un rappresentante la Provincia eletto dal Consiglio provinciale;
c) da due rappresentanti eletti dai sindaci dei Comuni della Valle San Martino;
d) da un rappresentante eletto dai sindaci della Pieve di Verdello;
e) da un rappresentante di libera nomina del vescovo della diocesi di Bergamo;
f) dal rettore del collegio eletto dal vescovo e confermato dal Ministero della pubblica istruzione.
La rappresentanza legale dell'Amministrazione dell'Istituto di fronte ai terzi spetta al presidente del Consiglio amministrativo.
Art. 7
Art. 7.
I membri indicati alle lettere b, c, d, e, dell'art. 6 durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili.
Per quanto concerne le nomine, le scadenze, i casi di incompatibilita' e le decadenze d'ufficio dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione sono applicabili le norme stabilite dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, in quanto non sia diversamente stabilito nel presente statuto.
I rappresentanti di cui alle lettere c, d, e, del precedente articolo 6 possono essere scelti anche fra i sindaci dei Comuni interessati; in tal caso, qualora venga a cessare in loro la carica di sindaco, non decadranno - per questo motivo - dall'ufficio di membri del Consiglio d'amministrazione del collegio.
Art. 8
Art. 8.
Il Consiglio amministrativo si raduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il presidente lo convochi o due consiglieri ne facciano domanda.
Le deliberazioni non sono valide se non prese con l'intervento di almeno tre dei consiglieri.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 9
Art. 9.
Il Consiglio provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Istituto ed alla compilazione dei bilanci e conti consuntivi, che dovranno essere annualmente esaminati ed approvati dal Consiglio provinciale scolastico con i documenti giustificativi.
Sono pure soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico tutte le deliberazioni che importino alienazione e diminuzione del patrimonio del collegio, ovvero che ordinino spese non autorizzate nel bilancio od eccedenti le somme stanziate.
Art. 10
Art. 10.
Il personale insegnante verra' nominato dal Consiglio amministrativo, nei modi prescritti dal titolo 3° del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, per le scuole medie, e per cio' che riguarda le scuole elementari del collegio secondo le disposizioni del regolamento generale approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.
Il rettore esercita una speciale sorveglianza su tutti i servizi amministrativi ed occorrendo ne riferisce al Consiglio. Propone la nomina del segretario e dell'economo. Nomina e licenzia il personale interno coll'approvazione del Consiglio.
Ha tutte quelle altre facolta' disciplinari che saranno determinate nel regolamento interno che dovra' essere approvato dal Consiglio e dal Ministero.
Le eventuali misure disciplinari a carico del rettore dovranno essere approvate dal Ministero, il quale avra' il diritto di sospenderlo e revocarlo udito il vescovo ed il Consiglio d'amministrazione nei casi ed a norma delle disposizioni contenute nel regolamento riguardante i rettori dei convitti nazionali.
Art. 11
Art. 11.
Con speciale regolamento, che dovra' essere compilato dall'Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero, saranno stabilite le norme per il funzionamento del collegio, in esecuzione del presente statuto; e nello stesso regolamento saranno pure stabilite le altre norme occorrenti per la gestione amministrativa e contabile, tenendo conto, in quanto possa essere del caso, delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Statuto-Tabelle
Tabella A.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.
Parte di provvedimento in formato grafico