Che istituisce una scuola normale femminile in Reggio Calabria ed una maschile in Catanzaro. (0900528R)
Art. 1.
Sono istituite con effetto dal 1° ottobre 1909, alle condizioni determinate dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile in Reggio Calabria ed una scuola normale maschile in Catanzaro.