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Che istituisce una scuola normale femminile in Reggio Calabria ed una maschile in Catanzaro. (0900528R)

Art. 1.



Sono istituite con effetto dal 1° ottobre 1909, alle condizioni determinate dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile in Reggio Calabria ed una scuola normale maschile in Catanzaro.