Che riordina la stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli. (0900402R)
Preambolo
Vista la leggo 30 giugno 1907, n. 414 ed il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1885, n. 1596 che istituisce in Napoli una R. stazione sperimentale per l'industria delle pelli e riconosciuta l'opportunita' di ammodernarne l'ordinamento per porlo in piu' diretto rapporto con le condizioni della speciale industria;
Viste le deliberazioni della provincia di Napoli in data 22 febbraio 1909, del comune di Napoli in data 18 marzo e 19 aprile 1909, della Camera di commercio di Napoli in data 2 giugno 1908;
Visto il parere del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario industriale e commerciale emesso nella adunanza del 26 giugno 1909;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La R. stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli istituita con R. decreto 8 febbraio 1885, n. 1599, e' riordinata in conformita' del presente statuto.
Essa ha per compito di:
1° contribuire mediante ricerche sperimentali allo studio dei problemi riguardanti la concia, la tintoria, la finitura delle pelli e dei cuoi e divulgare pubblicando sui giornali tecnici italiani ed esteri i risultati di queste ricerche;
2° tenersi informata dei nuovi metodi e processi che si propongono in queste industrie divulgandone l'applicazione quando in seguito allo studio sperimentale e critico si sia riconosciuto che essi sono veramente utili;
3° studiare l'impiego di nuovi materiali concianti, mordenti, coloranti, lubrificanti, ecc., la loro utilizzazione piu' conveniente, fornendo indicazioni sul loro valore;
4° eseguire analisi chimiche e microscopiche sulle materie prime e sui prodotti dell'industria conciaria e tintoria;
5° dare consigli, istruzioni teoriche e pratiche agli industriali ed operai dell'industria conciaria fornendo loro altresi' notizie statistiche riguardanti il commercio e l'economia di tale industria, lasciando loro sperimentare le macchine della stazione ed esaminare le collezioni del museo;
6° ammettere nel laboratorio chimico e nelle officine praticanti ed allievi scegliendoli fra quei giovani laureati o laureandi in chimica o ingegneria o licenziati da scuole medie che intendono dedicarsi a queste industrie e specializzarsi nello studio della chimica conciaria e di quelle altre scienze attinenti all'industria delle pelli;
7° tenere corsi pratici serali o festivi per gli operai;
8° tenere conferenze pubbliche sui progressi dell'industria conciaria;
9° eseguire per conto degli uffici governativi o per conto dei privati, analisi chimiche e perizie attinenti all'industria ed eseguire, per quanto lo consentono i mezzi della R. stazione, concie e tinture di pelli per conto di privati.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire dodicimila (L. 12,000).
La provincia di Napoli con lire tremila (L. 3000).
Il comune di Napoli con lire tremila (L. 3000).
La Camera di commercio di Napoli con lire duemilacinquecento (L. 2500).
Il comune di Napoli fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento, ed alla fornitura dell'aqua, a mente dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.
Per potere svolgere in modo proficuo il compito sopra indicato, la R. stazione sperimentale avra':
1° un laboratorio chimico per le ricerche sperimentali, per le analisi, i saggi, le prove di resistenza, ecc.;
2° un'officina per prove di concia;
3° un laboratorio di tintura delle pelli e dei cuoi;
4° un museo costituito da collezioni di pelli grezze conciate, tinte e finite, da raccolte di macchine, modelli, disegni di macchine, ed impianti industriali, da campionari di materie concianti e tintoriali;
5° una biblioteca con libri speciali, bollettini commerciali, pubblicazioni periodiche inerenti alla concia ed alla tintoria delle pelli.
Art. 3.
La R. stazione sperimentale in quanto funziona da scuola ha un corso diurno di insegnamento scientifico e pratico destinanto specialmente ai giovani laureati e laureandi in chimica od in ingegneria ed altresi' a quelli muniti di licenza delle scuole medie o titoli equipollenti determinati da apposito regolamento, ed un corso serale o festivo per l'istruzione degli operai.
Il corso diurno dura due anni ed e' ripartito in un corso preparatorio e nel corso annuale tecnologico propriamente detto.
I laureati e laureandi in chimica ed ingegneria possono venire ammessi direttamente al secondo anno.
Il corso serale o festivo dura di regola un anno.
Ai frequentatori diligenti dei corsi i quali dimostreranno di averne ricavato profitto si rilascieranno attestati di frequenza.
Saranno tenute ogni anno delle sessioni di esame per quegli allievi che aspirano a conseguire uno speciale diploma di licenza.
Art. 4.
L'amministrazione della R. stazione e' affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
2. Il direttore fa parte di diritto del Consiglio.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spose di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 2000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel Consiglio sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spose di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 2000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel Consiglio sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 5.
Per tutte le altre norme per il regolare andamento dell'Istituto sono adottate le disposizioni del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Art. 6.
E' data facolta' al ministro di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme dello art. 41 e seguenti del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 solamente per la nomina del personale attualmente in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 3 ottobre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, il guardasigilli: Orlando.