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Che erige in ente morale il Museo civico di Trapani e ne approva l'annesso istituto. (0900437R)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 11 giugno 1908 del Consiglio provinciale di Trapani, colla quale eran fatti voti al Governo perche' venisse eretto in ente morale il Museo istituito in quella citta' per elargizione del conte Agostino Sieri Pepoli, che raccolse numerosi e pregevoli oggetti di antichita' e d'arte e li sistemo' convenientemente, insieme ad altri di proprieta' municipale, in apposita sede concessa dal comune di Trapani:

Vista la deliberazione 16 giugno 1908 del Consiglio comunale di Trapani, colla quale veniva intitolata «Museo Pepoli» la istituzione predetta e ne era approvato lo statuto;

Visto l'atto notarile del 20 febbraio 1909 rog. Luigi Manzo, n. 2774 del repertorio, registrato il 3 marzo stesso anno n. 1587, vol. 148, f. 136, col quale il conte Agostino Sieri Pepoli per assicurare il regolare funzionamento dell'ex-fondo Marzucchi, di sua proprieta' (porzioni Frane e Costa Porcheria) di circa ettari sessanta, stimata del valore di circa L. 62,000 (sessantaduemila) perche' il detto Museo venga eretto in ente morale col nome di «Museo Pepoli» gia' approvato dal Consiglio comunale colla ricordata deliberazione;

Vista la deliberazione del 25 febbraio 1909 del Consiglio comunale di Trapani, colla quale si accettava la predetta donazione;

Vista la deliberazione 26 marzo 1909 della Giunta municipale di Trapani colla quale, riconosciuta pienamente giustificata, in base agli annessi prescritti documenti, la proprieta', il possesso e la libera disponibilita' del donativo Pepoli, eran fatti voti per la sollecita erezione del Museo in ente morale;

Vista la deliberazione 27 aprile 1909 della Giunta provinciale amministrativa di Trapani colla quale, approvata l'accettazione del donativo Pepoli, si dava parere favorevole all'approvazione dello statuto e alla erezione del Museo in ente morale;

Veduta l'istanza del sindaco di Trapani in data 19 giugno 1909;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il relativo regolamento approvato con R. decreto del 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Museo civico di Trapani e' eretto in ente morale col titolo di «Museo Pepoli» e ne e' approvato lo statuto annesso al presente decreto, che sara' firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 1° ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Statuto

Art. 1


STATUTO ORGANICO
del «Museo Pepoli» in Trapani approvato dal Consiglio comunale di quella citta' nella seduta del 16 giugno 1908.

Art. 1.

Per iniziativa del conte Agostino Pepoli e' istituito in Trapani un museo civico che prende il nome di «Museo Pepoli».

Art. 2


Art. 2.

Il Museo ha la sua sede nell'ex-convento dell'Annunziata, di proprieta' del Comune, in quei locali a tale scopo destinati e che sono stati recentemente restaurati ed adattati dalla liberalita' dello stesso conte Pepoli, il quale allo scopo di questa fondazione per pubblico uso, vi ha raccolto a proprie spese, nell'interesse dell'arte e della storia patria, quadri, cimeli ed altri oggetti, gia' di sua proprieta', e da lui donati al nuovo ente.

Fanno anche parte del Museo la pinacoteca Fardelliana e gli altri oggetti di pertinenza del Comune che furono ivi collocati e che lo saranno in avvenire.

Art. 3


Art. 3.

Le adiacenti cappelle di Santa Teresa e dei Marinai saranno parimente aggregate al Museo.

Art. 4


Art. 4.

Il Museo accoglie anche, a titolo di deposito, quegli oggetti e collezioni di arte od antichita', che i privati e le pubbliche Amministrazioni crederanno di conservarvi e che il direttore giudichera' meritevoli di essere esposti al pubblico.

Art. 5


Art. 5.

L'Istituto conservera' sempre il titolo originario di «Museo Pepoli» nel caso che diventi provinciale.

Art. 6


Art. 6.

La dotazione per la fondazione del Museo costituita:

a) da un primo assegno, fatto dal fondatore, di una parta dell'ex-feudo Marzucchi di sua proprieta' in territorio di Castelvetrano e precisamente degli appezzamenti detti Piana della Grada e Costa Porcheria della estensione approssimativa di ettari sessanta, confinante a tramontana colla via Sergio, a ponente dell'ex-feudo dello stesso nome, a mezzogiorno coll'ex-feudo Dimina ed a levante colle rimanenti terre del feudatore medesimo, ai termini dell'atto in corso presso notaro Luigi Manzo;

b) dalle rendite che potranno essere assegnate dal Comune, dalla Provincia, da altre Amministrazioni pubbliche e da privati.

Art. 7


Art. 7.

Nel caso previsto dall'art. 5 del presente statuto, divenendo il Museo nazionale, la fruttificazione del terreno donato dal fondatore e qualunque altro aumento che egli credera' apportarvi in avvenire non potra' essere destinato alle spese amministrative di esercizio, ma dovra' essere impiegato solamente in acquisto di oggetti di arte e di antichita'.

Art. 8


Art. 8.

Il Museo e' amministrato da un Consiglio di amministrazione di nove membri, che e' composto:

a) dal sindaco della citta' di Trapani, che ne sara' il presidente;

b) dal direttore del Museo;

c) dal R. provveditore agli studi;

d) dall'ingegnere capo del genio civile;

e) da un membro scelto dal prefetto tra i presidi e professori delle scuole secondarie;

f) da due membri scelti dal Consiglio provinciale;

g) da due altri scelti dal Consiglio comunale.

Art. 9


Art. 9.

I membri da eleggersi dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale, debbono essere scelti tra cospicue persone che non siano impiegati dello Stato, ne' della Provincia, ne' del Comune.

Questi durano in carica due anni, e possono essere confermati.

Art. 10


Art. 10.

Il Consiglio provvede all'Amministrazione del museo, forma i regolamenti, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati a proposta del direttore.

Art. 11


Art. 11.

Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non possono contemporaneamente far parte del Consiglio d'amministrazione.

Art. 12


Art. 12.

Nella prima riunione che sara' fatta dal slndaco, il Consiglio di amministrazione procedera' alla distribuzione degli incarichi tra i propri componenti.

Art. 13


Art. 13.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per eta'.

Art. 14


Art. 14.

Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nel mese di maggio per l'esame del conto consuntivo e nel mese di settembre per la compilazione del bilancio del futuro esercizio.

Le altre ogni qualvolta lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio o dal direttore.

Art. 15


Art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parita' di voti avra' la prevalenza il voto del presidente.

Art. 16


Art. 16.

Per la validita' dell'adunanza non sara' computato nel numero chi avendo interesse ai termini del seguente art. 18 non puo' prender parte alla deliberazione.

Art. 17


Art. 17.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal conservatorio del museo o sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli interessati si allontani, ricusi, o non possa firmare, ne sara' fatta menzione nel processo verbale.

Art. 18


Art. 18.

E' vietato ai componenti il Consiglio di prender parte, sotto pena di nullita', alle deliberazioni e contratti riguardanti interessi loro propri o di loro congiunti ed affini sino al quarto grado.

Art. 19


Art. 19.

L'ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione e' gratuito; ma a coloro che non risiedono in Trapani, sara' corrisposta a titolo di indennita' una medaglia di presenza di lire quindici per ogni seduta.

Art. 20


Art. 20.

La direzione del Museo e' affidata ad un direttore che sara' nominato dal Consiglio d'amministrazione dietro concorso da tenersi in Firenze avanti una Commissione composta dal direttore o presidente dell'Accademia di Belle arti, dal direttore del Museo nazionale detto del Bargello e dal direttore della Galleria degli uffizi.

Art. 21


Art. 21.

Al direttore e' affidato l'ordinamento del servizio interno e la conservazione del Museo.

Spetta a lui di fare la proposta degli acquisti per l'aumento delle raccolte e per i restauri, nei limiti consentiti dall'assegno annuo all'uopo stabilito.

Ove si tratti pero' di acquisti di poco valore il direttore e' autorizzato a farli sino alla somma che sara' fissata dal regolamento.

Art. 22


Art. 22.

Il fabbricato e quanto si contiene nel Museo sara' in consegna di un conservatore, il quale ne curera' la custodia e l'integrita'.

Al conservatore saranno anche affidate le funzioni di segretario.

Art. 23


Art. 23.

La nomina, le attribuzioni, gli stipendi, i doveri di ciascun impiegato, salariato, sono determinati dall'apposito regolamento.

Art. 24


Art. 24.

E' parimente da apposito regolamento determinato l'ordinamento e il servizio del Museo.

Statuto-Articolo transitorio


Articolo transitorio.

Durante la vita del fondatore conte Agostino Pepoli l'amministrazione e la direzione del Museo rimangono affidati a lui o a persona di sua fiducia approvata dal Consiglio comunale.

Lo stesso, o chi per lui, provvede al funzionamento del Museo, deliberando coi poteri del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
Rava.