Che istituisce una scuola d'arti e mestieri in Castrovillari (0900284R)
Preambolo
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, ed il regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, concernente provvedimenti per le Calabrie;
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, ed il regolamento 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Cosenza, in data 1l agosto 1908, del comune di Castrovillari, in data 24 ottobre, 10 dicembre 1908, della Camera di commercio ed arti di Cosenza, in data 21 luglio 1.908;
Ritenuto che il contributo della Provincia fu legalmente autorizzato a norma dell'art. 307 della legge comunale e provinciale in seguito a parere favorevole del Consiglio di Stato;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunita' di istituire in Castrovillari una R. scuola di arti e mestieri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Castrovillari una R. scuola di arti e mestieri allo scopo di preparare abili operai per la lavorazione del legno e del ferro.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annuo L. 12,000 (dodicimila);
la provincia di Cosenza con L. 2000;
il comune di Castrovillari con. L. 5000, salvo il primo triennio, durante il quale corrispondera' annue L. 2000;
la Camera di commercio ed arti di Cosenza con L. 1000;
il comune di Castrovillari inoltre si obbliga a fornire i locali della scuola ed a mantenerli; si obbliga inoltre a tutte le altre prestazioni di cui all'art. 5 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Art. 3.
La scuola e' diurna ed ha tre anni di corso.
Essa ha due sezioni, una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli. Il primo anno di corso e' comune alle due sezioni.
Alla scuola sono annesse una officina per fabbri aggiustatori ed un laboratorio di falegnameria.
Art. 4.
Per essere ammesso, alla scuola occorre aver compiuto il 12° anno di eta' ed essere fornito del titolo che abilita all'ammissione al 1° corso della scuola tecnica. Di anno in anno sara' stabilito il numero dei posti disponibili, ed ove le domande di ammissione superino questo numero, si provvedera' alla scelta per esame.
Art. 5.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un rappresentante del Ministero, che la presiede, di un rappresentante della Provincia, da uno del Comune e da uno della Camera di commercio. Il direttore della scuola fa parte, di diritto, della Giunta di vigilanza la quale sceglie nel suo seno un vice presidente ed un segretario.
Art. 6.
Per tutta le altre disposizioni per il funzionamento della scuola sono osservate le norme del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Art. 7.
Gli allievi licenziati dalla scuola sono ammessi senza ulteriori esami alle RR. scuole medie industriali. Al migliore allievo licenziato potra' essere conferita una delle borse di studio della R. scuola industriale di Cosenza.
Art. 8.
Con opportuno regolamento interno da approvare dal ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le materie ed i programmi d'insegnamento, gli orari, le vacanze annuali, le norme per gli esami, le tasse scolastiche e quanto altro giovi al regolare funzionamento della scuola e delle officine.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.