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Che istituisce in Firenze una scuola femminile commerciale. (0900348R)

Preambolo
Vista la legge del 30 giugno 1907. n. 414;
Visto il regolamento sull'istituzione ed il riordinamento delle scuole indusTrlali e commerciali, approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze in data 29 dicembre 1908, del Consiglio comunale di Firenze in data 31 gennaio 1909 e della Camera di commercio ed arti di Firenze in data 28 dicembre 1908;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il parere della Giunta del Consiglio superIore per l'insegnamento industriale e commerciale;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 18.



Passano alla R. scuola femminile commerciale gli arredi, il materiale didattico e tutte le attivita' finanziarie di qualsiasi genere attualmente per qualsiasi titolo appartenenti alla scuola tecnica e commerciale femminile ora esistente in Firenze.

Gli insegnanti attualmente in servizio della scuola predetta che sono forniti dei titoli di abilitazione all'insegnamento, sentito il parere della Giunta di vigilanza, potranno nei primi due anni scolastici dalla data dell'apertura della nuova scuola essere conservati in servizio a titolo di incaricati.

Essi conseguiranno la nomina stabile quando ne siano riconosciuti meritevoli in seguito ad ispezioni ordinate dal Ministero.

Art. 19.



Le alunne attualmente inscritte ai primi tre anni di corso della scuola tecnica e commerciale saranno ammesse alle classi corrispondenti della nuova scuola Regia.

Le alunne inscritte alla IV classe continueranno gli studi secondo i programmi preesistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, Il Guardasigilli: Orlando.

Art. 1.


((E' istituita in Firenze, alla dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio, una Regia scuola femminile commerciate di 1° grado, che prende il nome di «Emilia Peruzzi». Essa ha lo scopo di preparare le giovani agli impieghi nelle aziende commerciali e di avviarle agli studi nelle RR. scuole medie di commercio)).

Art. 2.



Alle spese per il mantenimento della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 5500;
la provincia di Firenze con L. 1000;

il comune di Firenze con L. 6000;

la Camera di commercio di Firenze con L. 1500.

Il comune di Firenze fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.

Art. 3.



Nei primi tre anni del funzionamento della scuola i contributi di cui al precedente articolo saranno destinati, oltreche' alle spese di funzionamento, a quelle di impianto e di arredamento per quanto non provvede direttamente il Comune.

Art. 4.



Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 5.



La scuola e' diurna; il corso di essa si compie in tre anni e comprende gli insegnamenti seguenti: italiano, storia d'Italia, geografia, elementi di matematica, calcolo mentale, elementi di scienze naturali e di merceologia, nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale, computisteria, lingua francese, inglese e tedesca, calligrafia, stenografia, dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio per il francese, facoltativo per una sola delle altre due lingue.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.



Per l'ammissione alla 1ª classe della scuola e' richiesta la licenza elementare ovvero il diploma di maturita'.

Alle classi successive sono ammesse soltanto le alunne che abbiano frequentato la classe precedente e superato il relativo esame di promozione nella stessa scuola od in altra scuola commerciale di primo grado dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 7.



Alle alunne che hanno superato dopo il 3° anno di corso l'esame di licenza, e' rilasciato un diploma professionale che attesta la idoneita' all'esercizio delle funzioni di impiegata, agente e commessa nelle aziende commerciali.

Il diploma stesso e' pure titolo di ammissione, senza esame, nella prima classe delle RR. scuole medie di commercio ed e' parificato per gli effetti di legge ai diplomi di licenza rilasciati da altre scuole governative di grado corrispondente.

Art. 8.



L'Amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due delegati del comune di Firenze e di un delegato di ciascuno degli altri enti di cui all'art. 2. Il direttore o la direttrice fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nella spesa nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.



Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.

Egli riferisce al Ministero periodicamente sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10.



La Giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando intervenga la meta' piu uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 11.



La Direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore o alla direttrice di essa che per queste funzioni corrispone direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Art. 12.



Le attribuzioni della Giunta di vigilanza e della Direzione della scuola sono stabilite in conformita' dei titoli 4° e 6° del regolamento generale, approvato con R. decreto 22 marzo l908, n. 187.

Art. 13.



Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza, sara' approvato il ruolo organico degli insegnanti e del personale della scuola con i rispettivi stipendi e con le norme riguardanti i diritti e i doveri del personale stesso.

Art. 14.



Il direttore o la direttrice e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore o la direttrice potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore o la direttrice e gli insegnanti scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari, secondo le norme del titolo 7° del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Le maestre assistenti sono nominate dal ministro su proposta della Giunta di vigilanza.

Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta coll'approvazione del ministro.

Art. 15.



Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente assegnati sotto la vigilanza della direttrice o del direttore, ed hanno le responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o dalla direttrice o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu gravi da infliggersi alle alunne, a norma del regolamento interno della scuola.

II Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per le trattazioni di quegli altri argomenti che fossero dal direttore o dalla direttrice sottoposti al suo esame.

Art. 16.



Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza.

A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 17.



Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilauza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi delle alunne e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.