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Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (009U0454)

Art. 21


Art. 21.

((L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le L. 50.000 e' tenuta nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed e' presieduta dal dirigente dello stesso Ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'Amministrazione demaniale. Quando invece il valore di stima supera le L. 50.000 l'asta e' tenuta presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed e' presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato)).