N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. (009U0612)

Art. 19


Art. 19.

((Il rettore del collegio di Assisi e' presidente del Consiglio d'amministrazione del collegio stesso. Come rettore, appartiene al ruolo dei convitti nazionali; e in questa qualita' ha tutti i diritti e i doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui convitti nazionali, in quanto concernono la sua condizione e carriera di pubblico funzionario. Per tutto cio' che si riferisce all'andamento disciplinare didattico, morale ed economico del collegio, esso corrisponde esclusivamente col presidente del Consiglio direttivo dell'istituto nazionale, del quale eseguisce le istruzioni. Qualora tra il Consiglio direttivo dell'istituto nazionale e i Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni sorgesse conflitto di pareri intorno agli atti relativi all'indirizzo amministrativo ed educativo, dovra' essere data la prevalenza alle deliberazioni del Consiglio direttivo che dovranno senz'altro essere eseguite. Quando i Consigli di amministrazione dei due collegi di Anagni e di Assisi, dopo esservi stati invitati, non si conformino alle norme dettate dal Consiglio direttivo per il migliore andamento dei collegi stessi, il Consiglio direttivo puo' provvedere all'esecuzione delle proprie deliberazioni per mezzo di un suo apposito delegato. In caso d'impedimento, il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Assisi sara' sostituito dal vice rettore, e il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Anagni sara' sostituito dalla vice direttrice)).