Che dichiara di pubblica utilita' i lavori occorrenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per costruzione di baracche e di edifici da adibirsi ad uso di privato o di pubblico servizio, per apertura, prolungamento od ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile. (009U0217)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))