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Che istituisce in Matelica una scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali). (0900073R)

Preambolo
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Matelica, in data 22 febbraio, 26 marzo e 3 settembre 1908, e quelle del Consiglio provinciale di Macerata in data 17 dicembre 1907 e 16 settembre 1908;
Visto il parere emesso dalla Giunta per l'insegnamento industriale e commerciale nella seduta del 17 novembre 1908 e del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale nella seduta del 18 novembre 1908;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' istituita in Matelica, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali).

Essa ha lo scopo di fornire insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che vogliono apprendere le arti del falegname ebanista e del cementista.

Art. 2.



Alle spese di mantenimento annue della scuola concorrono:

il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 3000;

la provincia di Macerata con L. 1000;

il comune di Matelica con L. 2000.

Il comune di Matelica si obbliga inoltre a fornire adatti locali per la scuola e per i laboratori, a provvedere alla manutenzione dei locali stessi, alla loro illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.



La scuola e' serale per gli insegnamenti teorici e diurna per quelli pratici.

Essa ha quattro anni di corso e fornisce i seguenti insegnamenti: italiano; elementi di storia e geografia; aritmetica e geometria; disegno geometrico; disegno ornamentale; disegno tecnico per falegname-ebanista; plastica.

Per le esercitazioni pratiche la scuola ha un laboratorio per falegname-ebanista ed uno per l'arte del cemento.

Gli alunni che hanno compiuto i 4 anni di corso; possono essere autorizzati a frequentare per un altro anno i laboratori della scuola per perfezionarsi nell'arte.

Art. 4.



Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto il 12° anno di eta' e sono stati prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 5.



Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, e' rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.

Art. 6.



L'amministrazione della scuola e' affidata ad un Consiglio di vigilanza, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero, uno del comune di Matelica, uno della provincia di Macerata ed il direttore della scuola.

Art. 7.



Per l'amministrazione della scuola e per il suo andamento didattico e disciplinare saranno osservate le norme contenute nel regolamento per l'istituzione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.