Che da' piena ed intera esecuzione al trattato generale d'arbitrato fra l'Italia ed il Peru'. (009U0104)
Preambolo
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato generale d'arbitrato fra l'Italia ed il Peru', firmato a Lima il 18 aprile 1905 le cui ratifiche furono scambiato in quella citta' l'11 novembre
1905.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Tittoni.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Tittoni.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Trattato
Art. 1
TRATTATO GENERALE di arbitrato fra l'Italia ed il Peru'.
Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il presidente della Repubblica del Peru', animati dal proposito di assicurare la cordialita' delle relazioni esistenti fra i loro rispettivi paesi e di risolvere in via amichevole le controversie che potessero sorgere tra questi, hanno determinato di concludere un trattato generale di arbitrato; ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re d'Italia:
Il signor Tommaso Carletti, cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale della Corona d'Italia, ecc., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso il Governo del Peru'; e
Sua Eccellenza il presidente della Repubblica del Peru':
Il signor dottor don Javier Prado y Ugarteche, suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, ecc., ecc.;
I quali, avendo trovato in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le alte parti contraenti si obbligano di sottoporre a giudizio arbitrale tutte le controversie di qualunque natura, che per qualsiasi causa sorgessero fra di esse, e per le quali non siasi potuto ottenere un'amichevole soluzione merce' trattative dirette.
Soltanto le questioni che riguardino l'indipendenza o l'onore nazionale sono sottratte al giudizio arbitrale. Tuttavia, quando sorga dubbio su questo punto, lo si risolvera' parimente col giudizio arbitrale.
In ispecial modo, non sono considerate come riguardanti l'indipendenza o l'onore nazionale, le controversie circa privilegi diplomatici, giurisdizione consolare, diritti doganali e di navigazione, validita', interpretazione ed esecuzione di trattati, reclami pecuniari, qualunque ne siano i titoli ed i precedenti; rimanendo inteso che proposito dei due Governi e' quello di dare la maggiore estensione possibile, nei loro reciproci rapporti, all'applicazione del principio dell'arbitrato.
Il presente trattato si applichera' anche alle controversie che abbiano la loro origine in fatti anteriori alla sua stipulazione; non possono per altro essere risollevate le questioni che abbiano formato oggetto di definitivi accordi fra le due parti, relativamente alle quali il giudizio arbitrale si limitera' esclusivamente alle divergenze che sorgessero sull'interpretazione ed esecuzione degli accordi medesimi.
Art. 2
Art. 2.
Caso per caso le alte parti contraenti designeranno, di comune accordo, l'arbitro che dovra' decidere la controversia. Qualora le parti non possano mettersi d'accordo, l'arbitro sara' nominato dal capo di un terzo Stato, che ambo i paesi solleciteranno all'uopo.
Qualora le parti non possano tampoco accordarsi sulla scelta di quest'ultimo, l'Italia si rivolgera', per la designazione dell'arbitro, o a Sua Maesta' il Re del Belgio, o a Sua Maesta' il Re di Danimarca, o a Sua Maesta' il Re di Svezia e Norvegia; e il Peru', o a Sua Eccellenza il presidente degli Stati Uniti d'America, o a Sua Eccellenza il presidente della Repubblica Argentina, o a Sua Maesta' il Re di Spagna. Ciascuna delle alte parti contraenti esercitera' questo diritto in ordine alternativo di casi, e l'altra parte avra' la facolta', caso per caso, di escludere uno dei capi di Stato, ai quali puo' essere rivolta la richiesta designazione dell'arbitro.
Tuttavia, se l'alta parte contraente, a cui spetta, secondo l'ordine stabilito in questo articolo, esercitare il diritto di richiedere dal capo di uno degli Stati indicati la designazione dell'arbitro, non lo facesse entro il termine di quattro mesi, da che l'altro paese contraente avra' formulato, per iscritto, l'invito a far la richiesta, in tal caso spettera' a questo il diritto di rivolgersi, per la designazione dell'arbitro, ad uno dei capi di Stato tra cui esso ha la facolta' di scegliere, secondo il presente articolo.
Art. 3
Art. 3.
L'arbitro da designarsi non potra' essere cittadino degli Stati contraenti, ne' aver domicilio nel loro territorio, ne' avere interesse, diretto o indiretto, nelle questioni che formano oggetto dell'arbitrato.
Art. 4
Art. 4.
Qualora l'arbitro, per qualsiasi ragione, non assuma l'ufficio a cui fu designato, o non possa continuare in esso, si provvedera' alla sua sostituzione con il medesimo procedimento adoperato per la sua nomina.
Art. 5
Art. 5.
Caso per caso, le alte parti contraenti concluderanno una speciale convenzione con lo scopo di determinare l'oggetto preciso della controversia, l'estensione dei poteri dell'arbitro nominato conforme agli articoli precedenti, e ogni altro punto e modalita' relativi al giudizio arbitrale.
In mancanza di tale convenzione, e dopo che una delle alte parti contraenti avra' provato che sono trascorsi quattro mesi dacche' fu inviata l'altra parte a stipularla, senza che la Convenzione, qualunque ne sia la causa, si sia potuta concludere, spettera' all'arbitro di specificare, in base alle reciproche pretese delle parti, i punti di fatto e di diritto che dovranno essere risoluti per decidere la controversia.
Per ogni altro provvedimento varranno, in mancanza di convenzione speciale, o nel suo silenzio, le regole qui sotto enunciate.
Art. 6
Art. 6.
Nella mancanza di speciali accordi fra le parti, spetta all'arbitro di designare l'epoca ed il luogo in cui esercitera' le sue funzioni e che non potra' essere entro il territorio di alcuno degli Stati contraenti; di determinare la procedura ed i modi d'istruzione; le forme ed i termini da prescriversi alle parti; e in generale, di prendere tutti i provvedimenti necessari per il proprio funzionamento e di risolvere tutti i quesiti e le difficolta' di procedura e tutte le questioni pregiudiziali e incidentali che potessero sorgere.
Le parti si obbligano a mettere a disposizione dell'arbitro tutti i mezzi d'informazione che da loro dipendano.
Art. 7
Art. 7.
L'arbitro avra' la facolta' di decidere sulla propria competenza, sulla validita' del compromesso e sulla sua interpretazione.
Art. 8
Art. 8.
Un mandatario di ognuna delle parti rappresentera' il proprio Governo in tutti gli affari che hanno rapporto coll'arbitrato.
Art. 9
Art. 9.
L'arbitro dovra' decidere secondo i principi di diritto, a meno che il compromesso imponga l'obbligo di regole speciali, o autorizzi l'arbitro a decidere come amichevole compositore.
Art. 10
Art. 10.
La sentenza dovra' decidere definitivamente ogni punto del litigio.
Sara' redatta in doppio originale sottoscritta dall'arbitro, e notificata a ciascuna delle parti direttamente, e per mezzo del rispettivo rappresentante presso l'arbitro.
Art. 11
Art. 11.
Ognuna delle parti sopportera' le spese proprio e meta' delle spese generali dell'arbitrato.
Art. 12
Art. 12.
La sentenza legalmente pronunciata decide, nei limiti della sua portata, la contestazione fra le parti. Essa dovra' contenere l'indicazione del termine entro cui sara' eseguita. L'arbitro medesimo che la pronunzio' dovra' decidere le questioni che potessero sorgere nell'esecuzione della sentenza.
Art. 13
Art. 13.
La sentenza e' inappellabile, e il suo adempimento e' affidato all'onore degli Stati firmatari.
Ne e' ammessa per altro la domanda in revisione dinanzi al medesimo arbitro che l'abbia pronunziata, purche' la si introduca prima che la sentenza sia stata eseguita:
I. Se la sentenza sia stata pronunciata in base ad un documento falso od errato.
2. Se la sentenza sia stata, in tutto od in parte, l'effetto di un errore di fatto, positivo o negativo, che risulti dagli atti e documenti della causa.
Art. 14
Art. 14.
L'arbitro determinera' il procedimento della revisione, e fissera' le modalita' e termini brevi e perentori, in cui debba effettuarsi, limitandola esclusivamente al fatto che la motiva.
Art. 15
Art. 15.
Il presente trattato avra' la durata di dieci anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Se non sara' denunciato sei mesi prima della sua scadenza, lo s'intendera' rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni e cosi' di seguito.
Art. 16
Art. 16.
Il presente trattato sara' ratificato, e le ratifiche saranno scambiate in Roma od in Lima, tosto che sia possibile.
Art. 17
Articolo transitorio.
Nel primo caso di arbitrato che si presenti, qualora le parti non si accordino por la designazione dell'arbitro, o del capo di un terzo Stato che debba designarlo, il diritto di scelta, in conformita' dell'art. 2 del presente trattato, spettera', per la prima volta, a quello fra i due Stati che abbia per primo formulato per iscritto la proposta di arbitrato.
In fede di che, ambo i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, apponendo i loro rispettivi sigilli, in doppio originale, in italiano e spagnuolo, in Lima, addi' diciotto del mese di aprile dell'anno mille novecento cinque.
(L. S.) T. CARLETTI. (L. S.) J. PRADO Y UGARTECHE.