Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, assumendo il titolo di «R. scuola d'arte applicata all'industria». (0800530R)
Preambolo
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1881, che istituiva una scuola d'arte applicata all'industria in Macerata;
Viste le deliberazioni del 16 e 17 dicembre 1907 e del 17 luglio 1908, del Consiglio provinciale di Macerata; del 30 settembre e 20 dicembre 1907 e del 29 maggio 1908, del Consiglio comunale di Macerata, e del 5 settembre 1908, del R. commissario presso detto Comune; del 19 giugno 1907, della Camera di commercio ed arti di Macerata; del 1° luglio 1907 e del 3 gennaio e 6 giugno 1908, della Congregazione di carita' di Macerata;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 26.
Sara' in facolta' del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 solo rispetto al personale della scuola attualmente in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Art. 1.
La scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, istituita con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1881, e' riordinata in conformita' del presente decreto e prende il nome di R. scuola d'arte applicata all'industria.
Essa ha lo scopo di fornire agli operai la coltura tecnica e artistica necessaria all'esercizio delle arti e industrie.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
a) mediante contributi fissi:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3500;
la provincia di Macerata con L. 1116.66;
il comune di Macerata con L. 1500;
la Camera di commercio con L. 350;
la Congregazione di carita' di Macerata con L. 300;
b) mediante contributi eventuali della Cassa di risparmio e della Societa' delle scuole serali di Macerata.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sara' necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 23 ed agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non siano stati soddisfatti.
Il comune di Macerata fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.
Art. 3.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.
Art. 4.
L'orario estivo della scuola e' diurno; e' serale l'orario invernale.
L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio.
Art. 5.
La scuola ha un'unica sezione con un corso della durata di quattro anni. Vi si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno geometrico, disegno ornamentale, elementi di disegno architettonico e di disegno industriale, modellazione, nozioni di geometria, nozioni di tecnologia, nozioni d'intaglio in legno e in marmo.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altri corsi ad altre sezioni, come pure officine e laboratori, con decreto ministeriale sentita la Giunta, di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Art. 6.
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto l'undicesimo anno di eta' ed hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Art. 7.
A coloro che, avendo frequentato regolarmente il corso della scuola hanno superato l'esame finale, sara' rilasciato un diploma di licenza comprovante gli studi fatti e il profitto conseguito.
Art. 8.
L'Amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'articolo 2, lettera a). Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 300, ossi avranno diritto di essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 9.
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il prendente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero almeno ogni trimestre sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
Queste dovranno essere trascritte in apposito registro insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.
Art. 10.
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza giustificati motivi. La decadenza e' dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne da' Comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Art. 11.
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara' a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila sotto la sua responsabilita' che non siano superati senza preventiva approvazione ministeriale gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo.
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 12.
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 13.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbono considerarsi di carattere speciale e complementare.
Art. 14.
Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.
Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare determinati dal ruolo organico il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal Ministero sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatto con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario del direttore e dei professori cori decreto Reale.
Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 15.
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad una altra e viceversa quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Percio' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono agli effetti del trattamento di riposo mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
Art. 16.
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarita' come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.
Il tempo utile per il computo del sessennio da concedersi al personale attualmente in servizio che venisse riconfermato a norma dell'art. 26, comincera' a decorrere dalla data del presente R.
decreto.
Sara' stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
Art. 17.
Il direttore, i professori, i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo nei casi e con le norme stabiliti per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Art. 18.
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 19.
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola e invigila sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento.
Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 20.
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 22.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 21.
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui o gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 22.
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 23.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di tempo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.
Art. 24.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Art. 25.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.