N NORME. red.it

Che dichiara regio il ginnasio di Chieri. (0800491R)

Art. 2.



Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Chieri versera' dal 1º ottobre 1908 all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 11,677 garantendo un introito di L. 5000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 25 settembre 1908 per il mantenimento del detto Istituto.