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Che erige in ente morale la fondazione «Premio Stanislao Cannizzaro» ad incoraggiamento degli studi chimici. (0800450R)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto che il benemerito dott. Ludwig Mond, socio straniero della R. Accademia dei Lincei, ha destinato un titolo di rendita italiana di L. 6310.50 (3.50% netto) per l'istituzione presso l'Accademia stessa di un premio biennale internazionale di L. 10,000 per gli studi di chimica e di fisico-chimica da intitolarsi al nome di Stanislao Cannizzaro;

Veduta la deliberazione 27 maggio 1908 colla quale la R. Accademia dei Lincei si dichiaro' disposta ad accettare l'incarico di attuare l'intendimento del benemerito fondatore;

Veduta l'istanza della detta Accademia per l'erezione in ente morale del premio in parola e per l'approvazione del relativo statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato par la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione «Premio Stanislao Cannizzaro» ad incoraggiamento degli studi della chimica e della fisico-chimica e' eretta in ente morale e ne e' approvato il relativo statuto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 14 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Statuto


STATUTO
della fondazione «Premio Stanislao Cannizzaro».

1. In onore di Stanislao Cannizzaro e a perpetuo ricordo dei grandi servigi da lui resi allo sviluppo delle teorie chimiche, e' fondato un «Premio Stanislao Cannizzaro» ad incoraggiamento degli studi di chimica e di fisico-chimica.

2. Il premio e' biennale, perpetuo, indivisibile, di 10,000 lire e viene conferito dalla R. Accademia dei Lincei a lavori che siano pubblicati, sia in Italia che all'estero, nell'ultimo quadriennio precedente il momento del conferimento, e che l'Accademia reputi meritevoli di tale premio.

Il premio non puo' ripetersi alla stessa persona altro che per meriti eccezionali, ed in ogni caso soltanto dopo che sia trascorso un decennio dalla prima aggiudicazione.

3. Il premio e' proposto fuori ogni concorso da una Commissione internazionale composta, per i primi tre bienni, di due soci nazionali e di due soci stranieri ed e' presieduta dal presidente o dal vice presidente dell'Accademia. Nei bienni successivi l'Accademia avra' facolta' di modificare la forma della Commissione.

4. A sopperire alle spese rese necessarie dalla piena esecuzione del presente statuto, e cioe' al pagamento del premio biennale, alle spese dell'amministrazione ed al pagamento delle tasse, eccettuata la tassa di ricchezza mobile, l'Accademia accoglie con plauso l'offerta di consolidato italiano 3 1/2 per cento, per la rendita di lire seimilatrecentodieci e centesimi cinquanta (L. it. 6310.50) fatte dal suo socio straniero dott. Ludwig Mond F. R. S.

5. I premi non conferiti e le altre somme rimaste disponibili costituiscono un fondo amministrato dall'Accademia in conto separato, destinato a facilitare nuove indagini e studi nel campo cui si riferisce il premio, nonche' a formare un capitolo speciale per controbilanciare ulteriori conversioni della rendita.

6. Il primo conferimento del premio avra' luogo nella seduta reale del 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.