Approvazione dell'annesso statuto del Patronato scolastico di Vocca (Novara). (0800245R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con la quale la presidenza del Patronato scolastico di Vocca (Novara) chiede la erezione in ente morale del Patronato stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Patronato scolastico di Vocca (Novara) e' eretto in ente morale, e ne e' approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Statuto
Art. 1
STATUTO
del patronato scolastico di Vocca (Novara).
Art. 1.
E' istituito, sotto la vigilanza del comune di Vocca, un patronato per gli alunni di quelle scuole elementari maschili e femminili.
Art. 2
Art. 2.
Il patronato si propone di agevolare la frequenza degli alunni alle pubbliche scuole.
Gli aiuti del patronato consisteranno nel fornire gli arredi necessari alle scuole, oggetti scolastici e ricompense, le quali ricompense saranno principalmente in buoni libri di lettura.
Art. 3
Art. 3.
Il patronato si compone di soci ordinari, perpetui e benemeriti.
Sono soci ordinari quelli che si obbligano a pagare nel 1° trimestre d'ogni anno la somma di L. 0.60.
Sono perpetui quelli che in una sola volta offriranno una somma doppia al numero delle contribuzioni annue.
Sono benemeriti coloro che, essendo inscritti come soci ordinari e perpetui faranno elargizioni non inferiore a L. 50 e che renderanno segnalati servizi all'istituzione.
Saranno poi considerati come soci fondatori coloro che si inscriveranno nei primi quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.
I soci ordinari che intendessero di cessare dal fare parte del patronato, devono darne avviso al presidente tre mesi prima della fine dell'anno, altrimenti si intenderanno impegnati anche per l'anno successivo.
Art. 4
Art. 4.
I mezzi economici del patronato saranno forniti:
a) dalle contribuzioni dei soci, come sopra;
b) dalle sovvenzioni del Governo e dalle eventuali elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti;
c) dal provento di feste di beneficenza, conferenze, etc.;
d) da doni o legati di privati cittadini.
Art. 5
Art. 5.
I soci si raduneranno in assemblea generale almeno una volta all'anno per la relazione sull'andamento dell'istituzione.
Il presidente convochera' pure in qualunque tempo l'assemblea generale dei soci nel caso di dimissione dei membri del Comitato o per quelle variazioni al presente statuto che dall'esperienza saranno consigliate; come pure quando il Comitato stesso ritenga indispensabile e cio' con preavviso di otto giorni.
Tutte le deliberazioni si prenderanno a maggioranza relativa.
Art. 6
Art. 6.
Il Comitato direttivo, nominato dall'assemblea, si comporra':
1° di un presidente;
2° di un segretario;
3° di un cassiere;
4° di tre consiglieri.
Faranno parte del Comitato, con diritto al voto, il maestro e la maestra del Comune.
Il Comitato durera' in carica tre anni, ed i membri che scadono sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono gratuite.
L'assemblea elegge un presidente onorario.
Art. 7
Art. 7.
Le somme che non si devono spendere nel termine di un mese, saranno depositate alla Cassa di risparmio, in un libretto intestato al patronato.
Nessuna spesa potra' essere fatta senza l'ordine sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Roma, 12 aprile 1908.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.