Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. (007U0641)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62 sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;
Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio de ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Regolamento
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.
Art. 1.
E' addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria.
Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del detto personale sono fissati nell'annesso quadro.
Art. 2
Art. 2.
Il personale di segreteria del Consiglio di Stato forma ruolo separato da ogni altro, ed ha diritto all'aumento di un decimo di stipendio ogni cinque anni.
Le promozioni al grado di segretario sono fatte a scelta su conforme proposta del Consiglio di presidenza, tra i sottosegretari; tutte le altre sono fatte per anzianita', quando questa sia congiunta all'idoneita' e diligenza nel servizio, sulla conforme proposta del Consiglio suddetto.
Il Consiglio di presidenza e' composto del presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale.
Art. 3
Art. 3.
Nessun estraneo alla segreteria del Consiglio di Stato puo' essere chiamato a farne parte come impiegato se non col grado di applicato di terza classe. Le nomine ai posti vacanti di applicato di terza classe sono conferite:
a) per una meta' mediante passaggio dall'amministrazione centrale e provinciale dell'interno;
b) per l'altra meta' a scelta fra coloro che il ministro dell'interno giudichera' idonei.
Ad un impiegato della segreteria sono affidate le funzioni di economo con l'assegnazione di una indennita' annua di lire cinquecento.
L'impiegato incaricato delle funzioni di economo e' contabile della gestione dei fondi.
Art. 4
Art. 4.
Sono stabiliti, presso il Consiglio di Stato, uscieri per l'esercizio degli atti propri del loro Ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio e per il servizio delle adunanze, nel numero e con le retribuzioni di cui nel quadro annesso.
Vi sono inoltre inservienti per i servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio, nel numero e con le retribuzioni indicate nel quadro medesimo.
Art. 5
Art. 5.
Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell'interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 6
Art. 6.
Sono applicabili agli impiegati del Consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'Amministrazione centrale dell'interno, in tutto quanto non e' disposto dal presente regolamento.
Pero' le funzioni della Commissione centrale permanente per l'applicazione delle pene disciplinari agli impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno sono esercitate dal Consiglio di presidenza, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 2.
Il presidente del Consiglio di Stato ha facolta' di comminare la censura e la semplice ritenuta d'una parte dello stipendio, comunicando il relativo decreto al Ministero dell'interno.
Art. 7
Art. 7.
Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
Art. 8
Art. 8.
Gli affari diretti dai ministri al presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, di cui nell'art. 49 della legge, testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.
Art. 9
Art. 9.
La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive e' fatta, nel dicembre di ogni anno, per l'anno successivo con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, sentiti il Consiglio di presidenza e quello dei ministri.
La ripartizione si fara' in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione.
Art. 10
Art. 10.
L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali e' fatto nella sezione cui la materia spetta.
Quando tali progetti interessino piu' sezioni, l'esame stesso puo' essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell'art. 18 della legge.
Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.
Art. 11
Art. 11.
Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano.
Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e puo' sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni.
L'adunanza di due sezioni e' presieduta dal presidente di sezione piu' anziano.
Art. 12
Art. 12.
Il presidente della sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione puo' essere fatta dal presidente del Consiglio.
Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi e' urgenza, chi deve surrogarlo.
Art. 13
Art. 13.
I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.
Art. 14
Art. 14.
Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 16 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.
Art. 15
Art. 15.
I segretari di sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive sezioni.
I segretari e, in loro mancanza, i sottosegretari suppliscono ai segretari di sezione.
Il presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.
Art. 16
Art. 16.
Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi e' inserto il parere adottato.
I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.
Art. 17
Art. 17.
Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale e' inserito nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.
Art. 18
Art. 18.
Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consigli di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:
1° i progetti di legge e di regolamenti generali;
2° gli affari di cui agli articoli 12, 19, prima parte, e 21 della legge;
3° quelli d'interesse generale o di massima, che costituiscono norma di casi simili;
4° gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio.
Art. 19
Art. 19.
II relatore della sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.
La relazione del Ministero ed il preavviso della sezione o Commissione sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.
Art. 20
Art. 20.
Gli affari sui quali e' chiesto parere, non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti consulenti.
I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere.
Non puo' tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato puo' chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.
Art. 21
Art. 21.
Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che puo' seguire per alzata e seduta o per appello nominale.
Quando la votazione e' fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.
Art. 22
Art. 22.
Delle adunanze generali e' redatto verbale dal segretario generale in conformita' all'art. 16 del presente regolamento.
Art. 23
Art. 23.
I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle sezioni, sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta.
La copia che si deve trasmettere al ministro e' sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.
Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
Art. 24
Art. 24.
Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere gia' emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.
Art. 25
Art. 25.
E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.
Non si puo' dar copia ne' comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del ministro cui l'affare riguarda.
La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.
Art. 26
Art. 26.
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne puo' ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
Art. 27
Art. 27.
Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente e' in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al ministro competente.
Art. 28
Art. 28.
Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle sezioni.
Art. 29
Art. 29.
Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 12 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Art. 30
Art. 30.
Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritti pei ricorsi contenziosi, e deve, altresi', essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati e' assegnato un termine di giorni sessanta, dal di' della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.
L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami e' data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.
Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dagli articoli 15 e 16 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero, la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.
Art. 31
Art. 31.
Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.
Art. 32
Art. 32.
I membri del Consiglio, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.
Art. 33
Art. 33.
I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.
I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.
Art. 34
Art. 34.
Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.
Art. 35
Art. 35.
L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato e' regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.
Art. 36
Art. 36.
Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.
Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.
Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianita'.
Allorche' ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri di altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.
Il segretario generale siede a sinistra del presidente.
Art. 37
Art. 37.
Quando intervengono al Consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.
Art. 38
Art. 38.
Nelle discussioni nessuno puo' prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.
Art. 39
Art. 39.
L'ufficio delle segreterie delle sezioni giurisdizionali e della adunanza plenaria deve essere aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
Art. 40
Art. 40.
I registri di cui agli articoli 18 e 51 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali, divisi in colonne, devono contenere tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti, o dei documenti, le notificazioni, la presentazione delle domande per la fissazione dell'udienza, l'esecuzione del deposito della carta bollata, la indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.
Nel registro di cui all'articolo 51 predetto le domande devono essere annotate con l'ordine di data della loro presentazione.
I registri sono vistati e firmati in ciascun foglio dal segretario generale, con indicazione, in fine del numero dei fogli di cui ciascun registro si compone.
Sono chiusi ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario della sezione.
Analoghi registri a quelli sopra indicati, e con le stesse forme devono essere tenuti dal segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.
Art. 41
Art. 41.
Ciascuna segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
1. Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione.
2. Ruolo dei ricorsi urgenti.
3. Ruolo degli affari da decidersi in Camera di consiglio.
4. Registro per i processi verbali di udienza.
5. Registro dei decreti del presidente.
6. Registro delle decisioni della sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7. Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.
Art. 42
Art. 42.
Il segretario delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria, deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati. Il rilascio della copia e' fatto in carta da bollo di L. 2 con l'aumento dei due decimi, comprendente questa la tassa di bollo voluta dall'art. 34 della legge e il diritto di copia, che si stabilisce in L. 1, dovuto alla segreteria.
Art. 43
Art. 43.
Oltre i registri, di cui nell'art. 8 del presente regolamento, le sezioni prima, seconda e terza tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.
I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.
Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.
Art. 44
Art. 44.
La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici e' stabilito dal presidente del Consiglio.
Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.
Art. 45
Art. 45.
Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.
I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, in caso di grave mancanza o di negligenza abituale, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.
Art. 46
Art. 46.
Dal presidente del Consiglio e' designato il segretario di sezione, che, in caso di assenza o d'impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.
Art. 47
Art. 47.
La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.
Una Commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.
Per prendere copia delle carte depositate negli archivi e' necessario il permesso del presidente. I consiglieri e i referendari, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.
Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.
Art. 48
Art. 48.
Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archiviati o depositari.
Art. 49
Art. 49.
Le somme, con l'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministrate, secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.
Art. 50
Art. 50.
La Commissione di sorveglianza e' presieduta dal presidente del Consiglio ed e' composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.
La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.
Art. 51
Art. 51.
Le spese sono disposte dal segretario generale, che rilascia gli ordini di pagamento.
L'ordine di pagamento e' munito del visto del presidente o di un altro membro della Commissione di sorveglianza.
Art. 52
Art. 52.
In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilita' mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.
Art. 53
Art. 53.
I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi determinati dal presidente, previ gli opportuni concerti col ministro dell'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.
Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i piu' anziani.
Art. 54
Art. 54.
Al personale di segreteria puo' essere accordato un annuale congedo di trenta giorni.
Art. 55
Art. 55.
Il presidente del Consiglio puo' anche concedere al personale di segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.
Art. 56
Art. 56.
I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata, d'ordino di Sua Maesta', dal ministro segretario di Stato dell'interno.
Art. 57
Art. 57.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o che provvedono sulle materie sulle quali esso dispone.
Regolamento-Quadro del personale
QUADRO del personale di segreteria degli uscieri ed inservienti del Consiglio di Stato.
Parte di provvedimento in formato grafico