Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. (007U0667)
Art. 21
Art. 21.
Salvo che per l'entita' o l'importanza speciale del lavoro sia da adibire alla vigilanza di esso personale del genio civile, la vigilanza all'esecuzione dei lavori e' ordinariamente affidata al custode del tronco, che puo' essere coadiuvato e, secondo le circostanze, sostituito, da un guardiano del tronco stesso.
In casi di bisogno, alla vigilanza dei lavori di un tronco possono adibirsi custodi e guardiani di altri tronchi.