Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. (0700554R)
Preambolo
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, relativa ai provvedimenti a favore della Calabria;
Vista la deliberazione in data del 1° maggio 1907 del Consiglio provinciale di Reggio Calabria; quella in data 26 aprile 1907 del R. commissario per il comune di Reggio Calabria; e quella in data 7 aprile 1907 della Camera di commercio di Reggio Calabria riguardanti l'istituzione in quella citta' di una R. scuola industriale;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretiamo e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Reggio Calabria una R. scuola industriale che sara' regolata colle norme del presente statuto:
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche, per l'ebanisteria e per le arti decorative e di prepararli altresi' a diventare capi officina e capi fabbrica.
Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali, la scuola sara' fornita:
a) di un'officina divisa nei riparti seguenti: per falegnami ebanisti, per meccanici, tornitori e fucinatori, per elettricisti;
b) di un laboratorio per la lavorazione della pietra e per la pittura decorativa ed ornamentale.
La scuola avra' pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, e una biblioteca.
Art. 3.
Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorrono annualmente:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria con L. 2000;
il comune di Reggio Calabria con L. 5000.
La provincia di Reggio assumera' l'obbligo di cedere alla scuola l'uso gratuito continuativo dei locali occorrenti alle sue funzioni diverse.
Concorreranno altresi' al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.
Art. 4.
La scuola comprendera' un corso inferiore della durata di due anni, che e' fine a sa stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.
Il corso normale si dividera' in tre sezioni: sezione di meccanica, sezione di ebanisteria e sezione di decoratori.
Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio' potra' istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso inferiore occorrera' avere almeno l'eta' di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed aver conseguito il diploma di maturita' o la licenza elementare, in conformita' del regolamento per gli esami delle scuole elementari.
Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri e d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi pero' dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.
Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sara' obbligatorio l'esame di promozione.
L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sara' deliberata dal Ministero su proposta del Collegio degli insegnanti.
Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sara' loro rilasciato analogo diploma.
Non saranno ammessi uditori, ne' praticanti ad alcuno dei corsi.
Art. 6.
La scuola d'arte applicata all'industria, istituita dal comune di Reggio Calabria e gia' sussidiata dal Governo e' aggregata alla nuova R. scuola industriale e continuera' a funzionare anche come sezione serale e domenicale della R. scuola stessi.
Art. 7.
L'anno scolastico cominciera' il 1° ottobre e terminera' il 31 luglio. Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli osami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre quelli di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati dal ginnasio.
Art. 8.
La direzione didattica e disciplinare della scuola sara' affidata al direttore, che per queste funzioni corrispondera' direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Egli proporra' all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il Collegio degli insegnanti.
Art. 9.
L'amministrazione della scuola sara' affidata ad una Giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Reggio Calabria, un rappresentante della Camera di Commercio ed arti di Reggio Calabria, un rappresentante del comune di Reggio Calabria e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella Giunta quegli enti o privati che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1000 lire annue.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominera' il presidente della Giunta, la quale eleggera' fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario.
I membri della Giunta durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.
Il presidente della Giunta rappresentera' la scuola e provvedera' alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta dopo l'approvazione del Ministero.
Art. 10.
La Giunta di vigilanza si adunera' almeno una volta al mese, durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si adunera' inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutto le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti.
Le adunanze saranno valide quando v'interverra' la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parita' prevarra' il voto del presidente.
Decadranno dal loro ufficio quei componenti della Giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
La decadenza sara' dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dara' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Art. 11.
La Giunta di vigilanza avra' le seguenti attribuzioni:
a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) deliberare il conto consuntivo, che sara' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordinare le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolamentare tenuti. Una copia degli inventari dovra' essere trasmessa al Ministero, al quale saranno pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
g) presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
i) promuovere da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 12.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.
Art. 13.
Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Il direttore potra' pero' essere scelto fra il personale insegnante.
La Giunta di vigilanza avra' facolta' di farsi rappresentare da un delegato nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnanti, determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro puo' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo sara' pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio sara' nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
Art. 14.
Sara' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perche' i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrera' inoltre che gli intesessati ne facciano domanda al Ministero e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
Art. 15.
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile, saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.
In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.
Art. 16.
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.
Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Art. 17.
Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 18.
Il direttore coadiuvera' il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilera' sotto la sua responsabilita' che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformita' alle disposizioni del regolamento; provvedera' all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, e all'osservanza dei regolamenti; proporra' i provvedimenti che reputera' utili e provvedera' alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informera' il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Art. 19.
Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed avranno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, proporra' la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compilera' i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; fara' le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e aule punizioni piu' gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.
Il Collegio degli insegnanti si riunira', inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 20.
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto dal Banco di Napoli, al quale saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 21.
Con regolamento interno, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, nonche' le norme per la concessione di borse di studio; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 22.
Lo scioglimento della scuola sara' eventualmente fatto con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. In tal caso il personale della scuola stessa cessera' dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, e in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.
Art. 23.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andra' a vantaggio della scuola, che verra' fondata in sostituzione di essa.
Art. 24.
E' data facolta' al Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola d'arte applicata all'industria.
Art. 25.
Nel bilancio della scuola sara' iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso a giovanetti forniti della licenza elementare, che vogliano frequentare la scuola in qualita' di convittori a pagamento presso il locale orfanotrofio provinciale.
Tale somma sara' aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato, da prelevarsi dai fondi disposti dall'art. 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.