Che autorizza il regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia ad accettare la donazione fatta dai signori Achille e Giulietta Forti, ed erige in ente morale la fondazione «Arrigo Forti» della quale approva lo statuto. (0700264R)
Preambolo
Visto l'atto rogato dal notaio dottor Giovanni Battista in in Padova, il 30 marzo 1907, coi quale la signora Giulietta Forti ed il signor dott. Achille Forti, per onorare la memoria del loro rispettivo marito e padre Arrigo Furti Israele, hanno donato al regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia la somma di lire 30,000, allo scopo di conferire un premio triennale di lire 3,000 per il foraggiamento agli studi di botanica e di zoologia;
Visto l'istanza del predetto regio istituto Veneto per essere autorizzato ad accettare la donazione, e perche' venga eretto in ente morale la fondazione istituita dai signori Forti;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, e' autorizzato ad accettare la donazione fatta dai signori Achille e giulietta Forti, con le modalita' ed allo scopo determinato dal rogito MEDIN del 30 marzo 1907.
Art. 2.
La fondazione «Arrigo Forti» istituita presso il predetto regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, e' eretta in ente morale ed e' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. ((2))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla corte dei conti addi' 16 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del governo a f. 130. Pacini.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Orlando.
Rava.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 giugno 1985, n. 558, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene dichiarata estinta la fondazione "Forti Arrigo", istituita presso lo Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, con regio decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV, ed il relativo patrimonio viene devoluto all'istituto medesimo".
Il D.P.R. 28 giugno 1985, n. 558, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene dichiarata estinta la fondazione "Forti Arrigo", istituita presso lo Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, con regio decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV, ed il relativo patrimonio viene devoluto all'istituto medesimo".
Statuto
Art. 1
Fondazione Arrogo Forti.
STATUTO
Art. 1.
E' istituita presso il reale istituto Veneto, di scienze, lettere ed arti in Venezia una fondazione intitolata «Arrigo Forti» il cui capitale per liberalita' della signora Giulietta Forti vedova Forti e del Sig. Dott. Achille Forti consegnato all'istituto, ed al medesimo intestato, colla annotazione del vincolo per lo scopo di cui all'art. 2 e seguenti, ammonta in rendita italiana a L. 30,000 (trentamila) di valore nominale. ((1))
La fondazione e' intesa ad onorare la memoria del fu Sig. Arrigo Forti fu Israele, rispettivamente marito e padre dei donatori.
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 29 novembre 1937, n. 2366, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il capitale della Fondazione « Arrigo Forti » gia' istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ed eretta in Ente morale con R. decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV (parte supplementare), viene aumentato di L. 33.000 (trentatremila) allo scopo di raddoppiare l'ammontare del premio triennale previsto dallo statuto dell'Ente".
Il Regio Decreto 29 novembre 1937, n. 2366, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il capitale della Fondazione « Arrigo Forti » gia' istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ed eretta in Ente morale con R. decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV (parte supplementare), viene aumentato di L. 33.000 (trentatremila) allo scopo di raddoppiare l'ammontare del premio triennale previsto dallo statuto dell'Ente".
Art. 2
Art. 2.
La fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di lire tremila (3000) per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono specialmente alla biologia umana.
Art. 3
Art. 3.
Al premio, che viene pure denominato «Arrigo Forti», possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengono al reale istituto veneto ne' come membri effettivi, ne' come soci corrispondenti delle province venete.
Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:
a) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui e' bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal primo gennaio anzidetto;
b) che non abbiamo gia' conseguiti altri premi in denaro, salvo che appaiano rifatti od ampliati, cosi' da potersi considerare come nuovi;
c) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente, e possibilmente in piu' esemplari, al regio istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso.
L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purche' volta per volta si presenti con titoli nuovi, nel qual caso pero' non si considerano tali i lavori gia' premiati dalla fondazione in precedenza, tuttoche' rifatti o ampliati.
Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarra' di proprieta' del regio istituto quale garanzia del giudizio.
Art. 4
Art. 4.
Il concorso sara' aperto la prima volta per la botanica, la seconda volta per la zoologia, e cosi' di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio, fermo il disposto dell'art. 8.
Art. 5
Art. 5.
L'aggiudicazione del premio sara' fatta da una Commissione di cinque membri scelta dal regio istituto, il quale potra' chiamare a farne parte, con uno o piu' membri effettivi, anche soci corrispondenti cultori della disciplina per cui il concorso e' aperto o di discipline affini, o persone estranee all'istituto ma venute in meritata fama nelle predette discipline.
Il giudizio della Commissione sara' presentato all'istituto, con una relazione iscritta, firmata da tutti i membri della Commissione, almeno un mese prima della seduta solenne, che avra' luogo dopo la chiusura del concorso.
Ai membri della Commissione saranno rimborsate le spese e potranno essere assegnate medaglie di presenza, da prelevare dalle rendite della fondazione.
Art. 6
Art. 6.
Di regola il premio viene conferito per intiero al miglior concorrente, ma potra' essere diviso in parti uguali nel caso che la Commissione giudicatrice a voti unanimi proponga la divisione fra non piu' di due concorrenti riconosciuti di pari merito.
A diramare eventuali parita' di merito la Commissione adottera' come criterio la circostanza della posizione professionale od accademica dei concorrenti, nel senso che abbiano la preferenza, coloro che non siano ancora professori ordinari di regie universita' o di regi istituti superiori di grado universitario.
Art. 7
Art. 7.
L'istituto, ricevuta la relazione di cui all'art. 5, non entra nel merito del giudizio ma si limita ad esaminare la regolarita' degli atti, riconosciuta la quale autorizza il presidente a proclamare il nome del vincitore o vincitori nella predetta seduta solenne.
Sara' pubblicata soltanto la parte della relazione concernente il vincitore o i vincitori del concorso.
Art. 8
Art. 8.
Ove il concorso abbia esito negativo, si deve bandirlo una seconda volta per la stessa materia, fissandone la scadenza alla medesima data del concorso normale per l'altra materia. In tale caso al concorso prorogato sono ammesse tutte le opere pubblicate nel sessennio a partire dal 1° gennaio in cui ebbe luogo l'originaria apertura del concorso.
Se anche dopo la proroga il concorso avra' esito negativo, il relativo premio andra' in aumento del capitale della fondazione.
Art. 9
Art. 9.
Il concorso verra' bandito nel gennaio del primo anno del triennio di cui agli articoli 2 e 3, e verra' annunziato nella seduta solenne immediatamente successiva.
Art. 10
Art. 10.
Oltre alle somme previste dall'ultimo capoverso dell'art. 8 andranno in aumento del capitale gli avanzi del reddito dopo la prelevazione delle somme assegnate ai premi ed alle spese pel conferimento di essi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5, allo scopo di far fronte ad eventuali riduzioni che avvengano nel reddito stesso per qualsiasi causa indipendentemente dalla volonta' ed opera del regio istituto.
Quando il capitale sia per tale ragione cosi' aumentato da provvedere ai premi e relative spese, ed a rilasciare un avanzo cospicuo potra' il regio istituto deliberare che solo una parte di questo avanzo venga destinato ad aumento del capitale e che l'altra parte si devolva a premiare speciali ricerche compiute da cultori delle scienze, di cui l'art. 2, sentito previamente il parere di una Commissione costituita a norma dell'art. 5.
Art. 11
Art. 11.
Ove il reddito della fondazione, per qualsiasi causa indipendente dalla volonta' ed opera del regio istituto, venga ridotto in guisa che il premio triennale non possa piu' essere di lire tremila, questo verra' proporzionalmente ridotto a quella misura che il regio istituto fissera' con ispeciale deliberazione, nella quale si procurera' di lasciare anche un avanzo per aumento progressivo di capitale.
Art. 12
Art. 12.
Il concorso al primo premio sara' bandito appena esauriti gli atti per la costituzione in ente morale della fondazione e prendera' data dal 1° gennaio 1908.
Visto, d'ordine di S. M. Il Re.
Il ministro della pubblica istruzione
Rava.