Che riordina la scuola di disegno industriale e di elementi di meccanica di S. Giovanni a Teduccio. (0700347R)
Preambolo
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 283, portante provvedimenti a favore delle provincie meridionali ed insulari del Regno;
Visto il regio decreto 14 giugno 1885 n. 1738, che istituisce in S.
Viste le deliberazioni: della deputazione provinciale di Napoli in data 18 settembre 1906, del consiglio comunale di S. Giovanni a Teduccio in data 7 novembre 1906, della camera di commercio ed arti di Napoli in data 30 agosto 1906 riguardanti l'ordinamento e il mantenimento della scuola;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Giovanni a Teduccio una regia scuola industriale.
Riconosciuta la necessita' di riordinare tale istituto per renderlo piu' corrispondente allo scopo per cui fu fondato;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 26.
Sara' in facolta' del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 1907.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti 12 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 19. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.
F. Cocco-Ortu.
Art. 1.
La scuola serale di disegno industriale e di elementi di meccanica istituita in S. Giovanili a Teduccio col regio decreto 14 giugno 1885, n. 1738, e' posta sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed e' riordinata in conformita' del presente decreto.
Essa prendera' il nome di «Regia scuola industriale di S. Giovanni a Teduccio».
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e
commercio con . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5,000
La provincia di Napoli con . . . . . . . . . . . . » 2,000
Il comune di S. Giovanni a Teduccio con . . . . . . » 1,900
La camera di commercio di Napoli con . . . . . . . » 1,500.
Il comune di S. Giovanni a Teduccio fornisce inoltre gratuitamente i locali necessari per la scuola e provvede alla loro manutenzione.
Provvede altresi' alle spese di illuminazione mediante uno speciale contributo fisso di lire 450 annue.
I contributi di cui sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si rendera' necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute negli art. 16 e 17 del presente regio decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sara' necessaria per adempire agli obblighi derivanti dall'articolo 23 ed agli altri impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta fino a tanto che tali obblighi non siano stati soddisfatti.
Art. 3.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
Art. 4.
La scuola e' diurna con corsi serali.
L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina col 30 giugno. Nella terza decade di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella seconda quindicina di ottobre quelli di riparazione.
Art. 5.
La scuola comprende un corso normale della durata di tre anni e fornisce insegnamenti teorici e tecnici con lo scopo di preparare con esercitazioni pratiche in apposite officine abili operai per le industrie meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.
Gl'insegnamenti teorici e tecnici suo serali e comprendono la lingua italiana; l'aritmetica; le nozioni di geometria; la calligrafia; il disegno lineare; il disegno industriale, ornamentale e geometrico; gli elementi di meccanica, e tecnologia; il disegno di macchine; la fisica elementare e l'elettrotecnica.
Le esercitazioni pratiche sono diurne e si compiono nelle seguenti officine:
a) una officina meccanica per gli allievi fucinatori, tornitori e congegnatori;
b) una officina elettrica per gli allievi elettricisti.
La scuola ha pure un gabinetto con modelli ed apparati relativi alla meccanica, alla tecnologia ed alla fisica, un archivio di disegni ed una biblioteca.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Art. 6.
Al primo corso normale possono essere soltanto ammessi i giovani che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di eta' superato l'esame di maturita' o di' licenza elementare, in conformita' del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con regio decreto 13 ottobre 1904.
Agli esami di licenza sono ammessi esclusivamente gli allievi del terzo anno di corso.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di pari grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori e praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
Art. 7.
Agli allievi del terzo corso che hanno superato gli esami di licenza verra' rilasciato il diploma di' tecnico meccanico od elettricista.
Art. 8.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
2.
Il direttore fa parte di pieno diritto della giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 1500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il direttore fa parte di pieno diritto della giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 1500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 9.
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta. Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della giunta.
Art. 10.
La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
Art. 11.
La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette ai Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Art. 12.
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 13.
H numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.
Art. 14.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potra' essere scelto da questi fra il personale insegnante.
Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari se, nel detto periodo di tempo, avranno fatta buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella aventi carattere speciale o complementare, il ministro potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina
e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore dei professori con decreto reale.
Il personale di servizio e' nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 15.
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.
Perche' i passaggi di cui al presento articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.
In caso di simili passaggi, agli effetti del trattamento di riposo, sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
Art. 16.
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
Art. 17.
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il dotto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata dal regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.
Art. 18.
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quinto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 19.
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 20.
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 22.
Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 21.
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di
vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versate dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 22.
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche le norme per gli esami di' promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 23.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto dello stipendio se contera' meno di dieci anni.
Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una pubblica amministrazione.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.
Art. 24.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i veri enti contribuenti.
Art. 25.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.